Spinning Club Ticino
Art. 1
Sotto la denominazione Spinning Club Ticino è costituita un’associazione in conformità di quanto disposto dall’art. 60 e seguenti del CCS.
Art. 2
Lo scopo dell’SCT prevede l’organizzazione annuale di un campionato di pesca a spinning, nonché le proposte di viaggi di pesca, vari raduni e corsi sia teorici che pratici e di autocostruzione.
Art. 3
La durata è illimitata.
Art. 4
Lo SCT riconosce le seguenti qualità di soci:
soci fondatori
soci ordinari
soci temporanei
soci onorari
L’appartenenza è aperta a persone di qualsiasi nazionalità e luogo di residenza; l’adesione è aperta anche a persone minorenni sotto l’intera responsabilità dei genitori.
L’adesione allo SCT non impegna i soci in alcun modo, compresi quelli fondatori né in termini intellettuali ed economici né nella disponibilità del proprio tempo libero.
L’adesione alle iniziative o la promozione delle stesse è perciò lasciata alla sensibilità, alle possibilità e alla libera volontà di ogni singolo socio, che viene liberato fin dal momento dell’adesione da ogni sorta d’obbligo sia verso lo SCT nel suo insieme che singolarmente verso altri soci.
Il socio decide il tempo, il luogo, la quantità non pecuniaria e la qualità del suo contributo.
Il socio all’atto dell’adesione allo SCT e, letto il presente statuto rinuncia a qualsiasi pretesa attuale e/o futura per presunte o reali cessioni di beni e per presunte o reali prestazioni di opera propria o di terzi.
Art. 5
I soci fondatori sono le persone fisiche che hanno costituito l’associazione e ne sono di diritto membri permanenti.
Il loro nomi sono riportati in calce e fanno parte integrante del presente statuto.
Essi hanno il diritto di veto sull’ingresso di nuovi soci di qualsiasi rango.
Art. 6
I soci fondatori possono liberamente decidere di allontanare le persone il cui comportamento non sia consono al rispetto del regolamento, delle persone e delle cose, senza restituzione alcuna del versamento della quota sociale o dell’iscrizione al campionato ticinese di pesca a spinning.
Art. 7
L’organo di governo dello SCT è il consiglio direttivo formato da 7 consiglieri eletti in assemblea plenaria convocata ogni primo venerdì del mese di febbraio di ogni anno.
I soci fondatori, se non eletti fanno parte con funzione consultiva del consiglio direttivo con diritto di veto là dove il presente statuto lo preveda.
Il consiglio direttivo elegge un presidente, un vice-presidente, un segretario e un tesoriere, che rimarranno in carica per un anno.
Il presidente potrà convocare il consiglio direttivo ogni qualvolta lo riterrà necessario, ma di norma ogni primo venerdì del mese.
I compiti principali del CD sono:
la rappresentanza dello SCT nei confronti dei terzi
la nomina di nuovi soci
la concreta realizzazione degli scopi sociali ed in particolare l’organizzazione dello SCT e delle sue iniziative.
La determinazione dei contributi sociali annui e per categoria di socio.
Art. 8
I soci ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuale determinato di anno in anno per tutti gli appartenenti. Possono essere fissati contributi supplementari per l’ingresso e in relazione alle diverse categoria sociali di appartenenza allo SCT.
Art. 9
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 10
I soci (fondatori, ordinari, temporanei ed onorari) non rispondono delle obbligazioni dell’associazione.
I soci fondatori parimenti non rispondono delle obbligazioni eventualmente contratte da altri soci per conto dello SCT.
Per i debiti dello SCT rispondono unicamente le quote sociali.
Art. 11
Le modifiche del presente statuto avvengono mediante delibera del consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica e approvazione unanime di tutti i soci fondatori.
Art. 12
Per lo scioglimento dello SCT decidono all’unanimità i soci fondatori.
Nel caso di scioglimento, eventuali residui attivi saranno imputabili solo ed unicamente ai soci fondatori.
Art. 13
Altri aspetti peculiari dello SCT vengono regolati dal regolamento, qui allegato e modificabile dal consiglio direttivo a maggioranza semplice o di anno in anno dall’assemblea plenaria, sempre che non contrasti con il presente statuto e con l’approvazione unanime dei soci fondatori.
Il regolamento resta in vigore fin tanto che non ne venga redatto e approvato uno nuovo.
Art. 14
Il diritto di firma dello SCT è vincolato dalla firma individuale del presidente e collettiva a due degli altri soci fondatori.
Foro giuridico competente Lugano.
I SOCI FONDATORI
Mario Cava Marco Arcini Andrea Alotti Federico Alotti
Presidente Vice-Presidente segretario cassiere revisore
Montagnola, il 15 luglio 2008